L'art. 10-bis del Decreto Ristori ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati causa COVID, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che i sussidi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022 (fine stato d'emergenza) non assumono rilevanza fiscale, laddove siano erogati a seguito dell'emergenza COVID-19 a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, e siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.
Il chiarimento è reperibile nella risposta all'interpello 516 del 18 ottobre 2022 di una Provincia, che chiedeva il termine ultimo per l’applicazione del beneficio fiscale (se le somme erogate dopo la fine dello stato d’emergenza godano o meno dell’esenzione).