Nuovi termini (opzionali) per la reintegrazione nel posto di lavoro

  • 20/02/2023

Il nuovo art. 441- bis cod. proc. civ. supera formalmente il rito Fornero, abrogato con la Riforma Cartabia, e prevede nuovi termini (opzionali) per le cause aventi ad oggetto la reintegrazione nel posto di lavoro. Vengono dimezzati i termini per la fissazione della prima udienza di comparizione, quindi anche per la costituzione del convenuto secondo questo schema: a) tra il deposito del ricorso e la fissazione dell'udienza - 60 giorni che possono essere ridotti a 30 dal Giudice; b) tra la notifica e la prima udienza - 30 giorni che possono essere ridotti a 20 dal Giudice; c) costituzione del convenuto - 10 giorni prima dell'udienza di comparizione, riducibili a 5 dal Giudice.

Per il giuslavorista Marco Proietti (Studio Legale Proietti, partner convenzionato con Federlavoro), “servirà una valutazione attenta ma sulla carta le riflessioni sono tre. La prima: in caso di abbreviazione dei termini si torna esattamente al punto di partenza, ovvero al rito Fornero, ma con l'incombente delle preclusioni e decadenze. La seconda: i termini ridotti si traducono nel far ricadere comunque sugli avvocati l'onere di tenere il passo in un processo che per natura è già speciale e veloce. La terza: i termini più brevi dovranno scontrarsi con la dura realtà degli uffici giudiziari, dove anche il rito Fornero si è inabissato senza speranza di riemergere.
Dal 28 febbraio capiremo come sarà gestita la fase transitoria fra i due riti del lavoro”.

 



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